STATUTO
Statuto aggiornato e adeguato alle normative vigenti del 10/07/2011
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE
COMPLESSO BANDISTICO POPOLARE "MARIA S.S. DEL SOCCORSO"
CITTA’ DI CALTAVUTURO.
Articolo 1
E’ costituita in Caltavuturo l’Associazione musicale denominata “ Complesso Bandistico Popolare Maria S.S. del Soccorso “ Città di Caltavuturo.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Caltavuturo, via S. Rosalia n. 20. La durata dell’Associazione è indeterminata.
Articolo 3
L’Associazione ha lo scopo di sviluppare, divulgare, potenziare e valorizzare l’attività musicale dilettantistica e ricreativa, promuovendo iniziative che si collegano non soltanto alla base sociale, ma anche alle esigenze della comunità in cui andrà ad operare. Organizzerà quindi manifestazioni, convegni, servizi culturali e musicali, per la distribuzione di massa della cultura e per la ricerca delle tradizioni musicali e corali della comunità madonita.
Per la diffusione della cultura musicale e l’organizzazione del tempo libero, specie giovanile, stipulerà convenzioni con enti pubblici, ricercherà collegamenti con altre organizzazioni aventi le stesse finalità, per realizzare insieme forme di circuiti alternativi ed autogestiti. L’Associazione si propone la produzione ed organizzazione di spettacoli lirici, sinfonici, bandistici e strumentali, di musica da camera, di opere liriche, di operette: inoltre la gestione di teatri e sale da concerto, l’organizzazione e la gestione di cori e scuole di canto e studio di strumenti musicali per l’avviamento di giovani talenti alla carriera bandistica e musicale in genere.
L’Associazione organizza spettacoli musicali per le scuole, acquista ed affitta materiale, attrezzature, strumenti, divise, mezzi di locomozione e di trasporto, immobili e quanto altro utile al raggiungimento degli scopi sociali. L’attività dell’Associazione sarà inoltre indirizzata all’esecuzione di trascrizioni per banda, di particolare pregio artistico nonché al recupero di opere scritte appositamente per banda. Nell’ambito dell’Associazione è previsto anche la formazione e il potenziamento di un gruppo di Majorettes, che collaborerà con il complesso bandistico nello svolgimento delle manifestazioni. Inoltre allo scopo di accrescere il livello culturale degli associati, potranno essere organizzati viaggi di istruzione.
Le attività sopra indicate sono puramente esemplificative, per cui l’Associazione potrà compiere tutte le iniziative ritenute necessarie o utili al fine del raggiungimento dello scopo sociale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
Articolo 4
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Nello svolgimento della propria attività intende uniformarsi ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative
Articolo 5
Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.
Articolo 6
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, dichiarando:
1) di voler partecipare alla vita associativa;
2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
4) di rispettare i regolamenti interni.
I soci si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci musicisti.
Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione. Sono soci musicisti coloro che si impegnano a prestare la propria attività musicale e strumentale, collaborando fattivamente all’interno dell’Associazione, sia in ambito didattico che in ambito divulgativo-spettacolistico. Sono sociati ordinari tutti gli altri. Fra i soci, siano essi fondatori, ordinari, musicisti, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni socio ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.
Articolo 7
Ogni socio è tenuto a versare:
a) Una tassa di iscrizione fissata dal Consiglio di Amministrazione;
b) Un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione salvo successiva ratifica da parte dell’assemblea dei soci all’atto dell’approvazione del bilancio preventivo.
Articolo 8
I soci hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Articolo 9
La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione:
a) Il recesso è consentito a qualsiasi socio, che dovrà comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione con almeno tre mesi di preavviso;
b) L’Assemblea dei soci può escludere, il socio che non osserva le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, i deliberati dell’Assemblea dei soci, i deliberati del Consiglio di Amministrazione, e che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l’Associazione.
Articolo 10
I soci deceduti, esclusi o receduti non hanno diritto al rimborso delle quote versate e nessun diritto sul patrimonio sociale.
Articolo 11
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
Articolo 12
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima adunanza, si domanda firmata da almeno 1/10 dei soci a norma dell’art.20 C.C..
L’Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, aventi diritto di voto ed a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il numero.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 dei soci, aventi diritto di voto ed a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione a con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei soci, aventi diritto di voto ed a maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 13
L’Assemblea ordinaria:
a) Approva il bilancio;
b) Procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
c) Delibera sulle responsabilità degli amministratori;
d) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione.
Articolo 14
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:
su questioni istituzionale, normative e patrimoniali inerenti la vita dell’associazione;
sulle modifiche da apportare allo statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell’Associazione.
Articolo 15
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea è presieduta del Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 16
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni ed i cui componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile;
d) fissare la quota ordinaria di ammissione;
e) stabilire eventuali quote suppletive;
f) eleggere, al proprio interno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente, il Tesoriere Cassiere e il Segretario;
g) nominare comitati o commissioni interne;
h) gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
i) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
Le cariche di consigliere sono gratuite.
Articolo 17
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoni membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al rendiconto contabile economico e finanziario ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 18
Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Articolo 19
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Articolo 20
Il Patrimonio è costituito:
a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) Da eventuali fonti di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative ordinarie;
b) quote associative supplementari o straordinarie;
c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
d) erogazioni liberali e oblazioni;
e) contributi di enti pubblici e privati;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
Articolo 21
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.
Articolo 22
Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’Associazione. I singoli associati, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Articolo 23
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 24
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Articolo 25
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo formalità di procedure, il loro lodo sarà inappellabile.
Articolo 26
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe.
Articolo 27
Per tutto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE
COMPLESSO BANDISTICO POPOLARE "MARIA S.S. DEL SOCCORSO"
CITTA’ DI CALTAVUTURO.
Articolo 1
E’ costituita in Caltavuturo l’Associazione musicale denominata “ Complesso Bandistico Popolare Maria S.S. del Soccorso “ Città di Caltavuturo.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Caltavuturo, via S. Rosalia n. 20. La durata dell’Associazione è indeterminata.
Articolo 3
L’Associazione ha lo scopo di sviluppare, divulgare, potenziare e valorizzare l’attività musicale dilettantistica e ricreativa, promuovendo iniziative che si collegano non soltanto alla base sociale, ma anche alle esigenze della comunità in cui andrà ad operare. Organizzerà quindi manifestazioni, convegni, servizi culturali e musicali, per la distribuzione di massa della cultura e per la ricerca delle tradizioni musicali e corali della comunità madonita.
Per la diffusione della cultura musicale e l’organizzazione del tempo libero, specie giovanile, stipulerà convenzioni con enti pubblici, ricercherà collegamenti con altre organizzazioni aventi le stesse finalità, per realizzare insieme forme di circuiti alternativi ed autogestiti. L’Associazione si propone la produzione ed organizzazione di spettacoli lirici, sinfonici, bandistici e strumentali, di musica da camera, di opere liriche, di operette: inoltre la gestione di teatri e sale da concerto, l’organizzazione e la gestione di cori e scuole di canto e studio di strumenti musicali per l’avviamento di giovani talenti alla carriera bandistica e musicale in genere.
L’Associazione organizza spettacoli musicali per le scuole, acquista ed affitta materiale, attrezzature, strumenti, divise, mezzi di locomozione e di trasporto, immobili e quanto altro utile al raggiungimento degli scopi sociali. L’attività dell’Associazione sarà inoltre indirizzata all’esecuzione di trascrizioni per banda, di particolare pregio artistico nonché al recupero di opere scritte appositamente per banda. Nell’ambito dell’Associazione è previsto anche la formazione e il potenziamento di un gruppo di Majorettes, che collaborerà con il complesso bandistico nello svolgimento delle manifestazioni. Inoltre allo scopo di accrescere il livello culturale degli associati, potranno essere organizzati viaggi di istruzione.
Le attività sopra indicate sono puramente esemplificative, per cui l’Associazione potrà compiere tutte le iniziative ritenute necessarie o utili al fine del raggiungimento dello scopo sociale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
Articolo 4
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Nello svolgimento della propria attività intende uniformarsi ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative
Articolo 5
Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.
Articolo 6
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, dichiarando:
1) di voler partecipare alla vita associativa;
2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
4) di rispettare i regolamenti interni.
I soci si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci musicisti.
Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione. Sono soci musicisti coloro che si impegnano a prestare la propria attività musicale e strumentale, collaborando fattivamente all’interno dell’Associazione, sia in ambito didattico che in ambito divulgativo-spettacolistico. Sono sociati ordinari tutti gli altri. Fra i soci, siano essi fondatori, ordinari, musicisti, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni socio ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.
Articolo 7
Ogni socio è tenuto a versare:
a) Una tassa di iscrizione fissata dal Consiglio di Amministrazione;
b) Un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione salvo successiva ratifica da parte dell’assemblea dei soci all’atto dell’approvazione del bilancio preventivo.
Articolo 8
I soci hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Articolo 9
La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione:
a) Il recesso è consentito a qualsiasi socio, che dovrà comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione con almeno tre mesi di preavviso;
b) L’Assemblea dei soci può escludere, il socio che non osserva le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, i deliberati dell’Assemblea dei soci, i deliberati del Consiglio di Amministrazione, e che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l’Associazione.
Articolo 10
I soci deceduti, esclusi o receduti non hanno diritto al rimborso delle quote versate e nessun diritto sul patrimonio sociale.
Articolo 11
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
Articolo 12
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima adunanza, si domanda firmata da almeno 1/10 dei soci a norma dell’art.20 C.C..
L’Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, aventi diritto di voto ed a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il numero.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 dei soci, aventi diritto di voto ed a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione a con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei soci, aventi diritto di voto ed a maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 13
L’Assemblea ordinaria:
a) Approva il bilancio;
b) Procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
c) Delibera sulle responsabilità degli amministratori;
d) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione.
Articolo 14
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:
su questioni istituzionale, normative e patrimoniali inerenti la vita dell’associazione;
sulle modifiche da apportare allo statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell’Associazione.
Articolo 15
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea è presieduta del Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 16
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni ed i cui componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile;
d) fissare la quota ordinaria di ammissione;
e) stabilire eventuali quote suppletive;
f) eleggere, al proprio interno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente, il Tesoriere Cassiere e il Segretario;
g) nominare comitati o commissioni interne;
h) gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
i) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
Le cariche di consigliere sono gratuite.
Articolo 17
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoni membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al rendiconto contabile economico e finanziario ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 18
Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Articolo 19
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Articolo 20
Il Patrimonio è costituito:
a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) Da eventuali fonti di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative ordinarie;
b) quote associative supplementari o straordinarie;
c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
d) erogazioni liberali e oblazioni;
e) contributi di enti pubblici e privati;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
Articolo 21
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.
Articolo 22
Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’Associazione. I singoli associati, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Articolo 23
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 24
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Articolo 25
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo formalità di procedure, il loro lodo sarà inappellabile.
Articolo 26
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe.
Articolo 27
Per tutto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia.